Con la legge di bilancio 2020 arrivano due importantissime novità: la soppressione della TASI e la creazione di una nuova tassa sulla casa, la IMU-TASI.

La nuova tassa altro non è la fusione delle aliquote di IMU e TASI, dunque la pressione fiscale sulle tasse dei contribuenti non cambierà minimamente. L’aliquota di base è fissata allo 0,86% e può essere variata dai Comuni o dal decreto del MEF. Per quanto concerne il termine della dichiarazione, esso torna ad essere il 30 giugno dell’anno successivo.
Ci sono altre novità riguardo la nuova tassa che andranno in vigore dal 1° gennaio 2020:
- non è più possibile avere due abitazioni principali, una nel comune di residenza di ciascun coniuge;
- la definizione di terreno agricolo: si definiva terreno agricolo quel terreno adibito all’esercizio di attività indicate nell’art. 2125 c.c..
Da oggi invece sono tutti quei terreni iscritti come tali al catasto, qualsiasi sia il loro uso (quindi anche terreni non coltivati). Inoltre l’aliquota base per i terreni agricoli viene fissata allo 0,76% ma i Comuni possono aumentarla fino all’1,06% o azzerarla del tutto; - riguardo la contitolarità: l’area fabbricabile coltivata da uno dei comproprietari (con qualifica di lap o di coltivatore diretto) viene considerata terreno agricolo solo per la quota di pertinenza del coltivatore diretto;
- a tutti i fabbricati rurali strumentali viene imposta un’aliquota base dello 0,1% con la possibilità per i Comuni di azzerarla.
- in merito agli immobili dei pensionati AIRE: il mese di acquisto dell’immobile viene computato per intero al soggetto che ne detiene il possesso per almeno 15 giorni. Il giorno del trasferimento e l’intero mese dell’acquisto si imputa invece all’acquirente, in caso di parità di giorni di possesso con il cedente.
- si considerano non fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, di cui al Dlgs 99/2004, comprese le società agricole. Per usufruire delle agevolazioni è sufficiente che la società svolga esclusivamente le attività agricole stabilite dall’art. 2135 c.c. e che sia in possesso della qualifica di lap.
- IMU genitore affidatario: l’assegnatario è soggetto passivo IMU solo in caso di affidamento dei figli minori.
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